Circolare 549

MODALITÀ ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2024-2025

MODALITÀ ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2024-2025

PREMESSA
Con nota n. 40055 del 12 dicembre 2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2024/2025” – si rendono note le modalità di iscrizione alle prime classi e sezioni dell’infanzia e del primo grado di istruzione. Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto legge 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria di primo grado statale. Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024

REGISTRAZIONE E ACCESSO AL PORTALE PER LE ISCRIZIONI
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, all’interno della piattaforma Unica, sezione Orientamento –

https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni

utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic ID entification Authentication and Signature).
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2024/2025. Nel caso in cui la scuola non avesse disponibilità di accoglienza all’interno dell’Istituto Comprensivo o del plesso prescelto, si consiglia vivamente di indicare le scelte alternative per consentire una più agevole ricollocazione.

ADEMPIMENTI DEI GENITORI E DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
– individuano la scuola d’interesse attraverso il portale “Scuola in Chiaro” compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024;
– inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 10 febbraio 2024;
– tra il 31 maggio e il 1° luglio 2024, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste al paragrafo 11 della nota ministeriale.
Il sistema “Iscrizioni on line” della Piattaforma Unica avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’app IO dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web nell’area dedicata alle iscrizioni sulla Piattaforma Unica.
L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso la pagina dedicata presente all’interno del portale Unica, l’app IO e tramite la posta elettronica.
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda, dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (ex artt. 316, 337-ter, 337-quater del Codice Civile).

ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Nelle more dell’estensione del sistema “Iscrizioni on line” alla scuola dell’infanzia, si conferma che per l’anno scolastico 2024/2025 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 18 gennaio 2024 al 10 febbraio 2024, attraverso la compilazione della scheda che verrà messa a disposizione dall’istituto sul sito internet della scuola a partire dal 12 gennaio 2024.
Relativamente agli adempimenti vaccinali specifica che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del decreto-legge 73/2017, convertito con modificazioni dalla legge 119/ 2017.
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2024/2025 entro il 31 dicembre 2024).
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal D.P.R. 89/2009 (articolo 2, comma 5), sono pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali nella fascia del mattino o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.
La domanda di iscrizione sarà scaricabile sul sito internet della scuola alla sezione iscrizioni 2024 a partire dal 12 gennaio 2024.

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line” sulla piattaforma Unica, dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
– iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2024; – possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2024 ed entro il 30 aprile 2025. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2025. Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2025, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento. Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati di cui alla Nota prot. n. 7443 del 14/12/2014, nonché all’articolo 114, comma 5, del d. lgs. 297/1994.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 4 del d.PR 89/2009, è così strutturato: 28 ore (t. modulare) 40 ore (tempo pieno).
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 10 febbraio 2024 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli
esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica, prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale. Comunica altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire nell’anno di riferimento. Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 5 del D.P.R. 89/2009, è così definito: 30 ore oppure 33 ore (indirizzo musicale). Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale. In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate sul modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Si ribadisce che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente ad una scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 10 febbraio 2024 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale. Comunica altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo da seguire in
corso d’anno. L’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche del territorio di residenza prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITÀ
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

ALUNNI/STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13 del d.lgs. 62/2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

ALUNNI/STUDENTI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. Nei casi in cui i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana siano privi di codice fiscale potranno recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta, al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvederanno a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica. Si richiama, infine, la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 1° luglio 2024 con le medesime credenziali di accesso. Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:
– a. attività didattiche e formative;
– b. attività di studio e/o di ricerca individuale con vigilanza;
– c. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

In allegato:
Circ. ministeriale n.40055 del12.12.2023

Documenti